LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL pSIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito dai seguenti: "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
Art. 2. 1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale e' sostituito dal seguente: "4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';".
Art. 3. 1. L'articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".
Art. 4. 1. L'articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di pvenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente pvisti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".
Art. 5. 1. All'articolo 34 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle ipotesi pviste dai commi pcedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori".
Art. 6. 1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale e' sostituito dal seguente: "In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene".
Art. 7. 1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale e' abrogato.
Art. 8. 1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace e' abrogato.
Art. 9. 1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione puo' semp essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. 3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espssi nel psente articolo.
Art. 10. 1. Alla data di entrata in vigore della psente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua. 2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della psente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio. 3. La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione. 4. Il dipendente riammesso e' reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio. 5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espssi nel psente articolo. La psente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, psidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI